Aggiornamenti/ Informative
SEI UN UTILIZZATORE - PRODUTTORE - IMPORTATORE DI SOSTANZE CHIMICHE ? Il Reg. CLP entra in vigore dal 1 GIUGNO 2015
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele entra in vigore il 1 giugno 2015.
Il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche da esso introdotto è basato sul sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).
Il regolamento europeo CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e questo attraverso una identificazione di ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti. (PRODUTTORI DISTRIBUTORI UTILIZZATORI)
Nell'ambito della nuova legislazione chimica dell'UE il CLP è complementare con il REACH, il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Il CLP non si applica alle sostanze chimiche durante il loro trasporto, per le quali vige la normativa ADR.
Diversa dalla classificazione è la valutazione del rischio, che pone in relazione le caratteristiche pericolose con l’esposizione effettiva degli esseri umani. degli animali o dell’ambiente alla sostanza o miscela che presenta tali caratteristiche.
I fornitori devono consegnare, a titolo gratuito, le schede di sicurezza aggiornate a tutti i destinatari ai quali distribuiscono le sostanze o la miscela.
Per gli utilizzatori a valle sono previste le seguenti principali sanzioni (elenco non esaustivo):
- mancata,errata o difforme classificazione, etichettatura e imballaggio da parte dei soggetti responsabili: da € 15.000 a € 90.000
- mancato rispetto dei limiti di concentrazione: da € 15.000 a € 90.000
- mancato rispetto del fattore M: da € 10.000 a € 60.000
- mancata o non corretta revisione della classificazione delle sostanze o miscele : da € 15.000 a € 90.000
- mancata identificazione e valutazione delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele: da € 10.000 a € 60.000
- mancata o errata esecuzione delle prove per determinare i pericoli fisici: da € 15.000 a € 90.000
- uso di denominazione chimica alternativa non autorizzata: da € 5.000 a € 30.000
- mancata o parziale indicazione dei consigli di prudenza: da € 3.000 a € 18.000
- mancata apposizione dell'etichetta sull'imballaggio e eventuali difformità del pittogramma: da € 5.000 a € 30.000
- mancato accesso dei lavoratori alle informazioni: da € 15.000 a € 90.000